Art. 1.
(Oggetto).

      1. La presente legge disciplina le azioni di risarcimento del danno cagionato allo Stato, alle regioni, agli enti locali e agli altri enti pubblici dai loro agenti, interni ed esterni.
      2. È esclusa dall'ambito di applicazione della presente legge la materia dei danni ambientali disciplinata dalla legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni.